1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali ed in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organi di gestione;
c) nelle aree specificatamente interdette dall'autorità forestale competente, per motivi silvo-colturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali o locali competenti.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini adiacenti agli immobili ad uso abitativo e nei terreni di pertinenza degli immobili stessi, salvo che ai proprietari.