Art. 6.
(Divieti di raccolta in aree di particolare tutela ambientale).

      1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organi di gestione:

          a) nelle riserve naturali integrali;

          b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali ed in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organi di gestione;

          c) nelle aree specificatamente interdette dall'autorità forestale competente, per motivi silvo-colturali;

 

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          d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali o locali competenti.

      2. La raccolta è altresì vietata nei giardini adiacenti agli immobili ad uso abitativo e nei terreni di pertinenza degli immobili stessi, salvo che ai proprietari.